Storia - Le principali norme dello statuto del 1313

Lo statuto del 1313 si presenta sensibilmente contenuto rispetto ad analoghi ordinamenti, ma contiene un buon numero di informazioni sulla vita amministrativa ed economica del tempo. Lo statuto stabilisce il salario per i pubblici amministratori: cinque soldi imperiali a testa per i consoli, dieci per le guardie campestri, quaranta per il notaio, trenta per il messo. Ai consoli e ai banditori toccava il compito di riscuotere le tasse e le multe nella propria squadra; per questo adempimento venivano compensati con la terza parte di quanto riscosso, ma la somma doveva essere divisa con il messo. Il vicario aveva il compito di amministrare la giustizia in materia civile e i cittadini dovevano accorrere ogni volta che fossero convocati dal vicario, tramite il banditore o con il suono delle campane, a distesa o a martello. E’ indicato l’obbligo di pagare puntualmente tutte le tasse e per i trasgressori sono previste multe di varie entità. Chi denigrava il proprio paese, oltre alla multa, incorreva nell’interdizione fino a cinque anni dai pubblici uffici. Era inoltre fatto divieto assoluto di giocare a dadi e di scatenare risse o adunate sediziose. Di particolare interesse è quanto stabilito in merito alle attività agricole e pastorali. Una norma fissa le modalità della pratica d’alpeggio: ogni anno, il giorno 24 giugno, festa di San Giovanni Battista, gli allevatori erano tenuti a condurre ai monti tutte le loro bestie, e non potevano riportarle a valle prima della festa dell’Assunta. Ogni famiglia poteva però tenere in paese una mucca da latte con il vitello e fino a otto pecore o capre da latte. Per i trasgressori erano previste multe di diversa entità, mentre non era obbligatorio portare in alpeggio le bestie malate, a condizione che si pagasse ugualmente alla propria squadra la quota per l’affitto dell’alpe. Severe norme garantivano il rispetto della proprietà privata: ogni squadra doveva designare quattro guardie campestri che, dal primo aprile al 30 novembre, avevano il compito di rilevare qualsiasi danno arrecato ai poderi altrui da animali incustoditi, con la precisazione che, se gli animali sorpresi a pascolare abusivamente erano più di cinque, si configurava il reato di razzia, con pesanti conseguenze pecuniarie per i proprietari.

Le principali norme dello statuto del 1313

E per rendere più efficaci i controlli era previsto che un terzo dell’importo delle sanzioni andasse alle guardie che rilevavano l’infrazione. Era vietato raccogliere l’erba o prodotti agricoli altrui, mentre era consentito il taglio dell’erba ai due lati della pubblica via. Alcune norme riguardano l’aspetto religioso e stabiliscono in primo luogo il divieto di lavorare o far lavorare la terra e portare il grano a macinare la domenica e, inoltre, in occasione di tutte le feste della Madonna e degli Apostoli, il giorno di San Gottardo e il giorno della festa di Santa Brigida, oltre a tutti i venerdì di maggio. Era obbligatorio per tutte le famiglie portare tre volte all’anno le loro offerte alla chiesa di Santa Brigida che era l’unica parrocchia esistente a quei tempi in tutta la Valle Averara; le ricorrenze stabilite per le offerte erano la festa di Santa Brigida, le Rogazioni e Ognissanti. Ciascuno doveva portare almeno mezzo quarto di miglio, mentre chi aveva le mucche era tenuto a conferire il latte di una mungitura, oltre al formaggio prodotto in alpeggio il giorno dell’Assunta. E i consoli, accompagnati dal notaio, dovevano essere presenti davanti alla chiesa nei giorni delle offerte per controllare che tutti facessero il loro dovere. Sempre in tema religioso, lo statuto prevede per i consoli l’obbligo di provvedere, a spese del comune, alla manutenzione annuale della chiesa di Santa Brigida, compresi gli arredi e i paramenti.