Storia - I privilegi del 1431

Nel 1431 Venezia e Milano ripresero le ostilità e, quando parve che fosse la Serenissima ad avere la meglio, gli abitanti della Valle Averara inviarono a Venezia i delegati Antonio del fu Crotto dell’Olmo e Luchino Bottagisi di Averara, con la richiesta che venissero confermate alle rispettive comunità i privilegi già accordati in passato da parte dei Visconti e che fossero applicate sulle loro terre condizioni di governo non repressive, ma eque e moderate. Il doge Francesco Foscari accolse le loro richieste e stabilì che “detti uomini e comuni dell’Olmo e di Averara siano immuni, esenti e liberi, collettivamente ed individualmente, da ogni aggravio, tassa e condizione e da ogni altro gravame da imporsi dalla suddetta Signoria, salvo il censo accertato che alcuni di detti comuni sono tenuti a pagare al rev.mo in Cristo padre il signor Arcivescovo di Milano e questo perché a quelli sempre così e finora è stato osservato e concesso dall’ill.mo signor Visconte di Milano, come appare per pubblici privilegi a loro concessi”.

I privilegi del 1431

Era inoltre sancita la totale esenzione da tasse o contributi che fossero imposti per effetto di deliberazioni passate o future dai rettori della Valsassina. Il secondo punto del privilegio accordò ai cittadini della Valle Averara il diritto a prelevare il sale per proprio uso esclusivo dagli appositi spacci dove veniva distribuito a prezzo agevolato (caneve), così come era consuetudine del tempo antico. Il terzo privilegio confermò agli uomini della Valle Averara l’autorità di eleggersi autonomamente il vicario, sia che fosse cittadino delle loro terre e sia che provenisse da un altro paese soggetto al dominio veneto. Venne anche stabilito che per il pagamento delle bollette si applicavano le modalità in uso nel resto della Valle Brembana, mentre per quanto riguardava i dazi rimanevano in vigore le consuetudini di ciascun paese. Per quanto riguarda la pertinenza territoriale, venne stabilito che i possessori di beni mobili e immobili fuori del territorio della Valle Averara non fossero tenuti a pagare tasse per i beni acquisiti in passato, mentre per quelli futuri sarebbero stati soggetti a tassazione nella misura e nelle forme praticate nelle rispettive sedi.